Da "Micromega on line"
Napolitano ha dimenticato Cossiga? O lo ha superato?
«Il precipitare della grave questione costituita dai comportamenti sempre più abnormi e inquietanti del Presidente della Repubblica non è che l’ ultimo anello della spirale involutiva che sta stringendo il Paese». Così scriveva nel 1991 Giorgio Napolitano, in occasione della richiesta di impeachment contro l’allora Presidente della Repubblica Cossiga. Certo Napolitano, prudentemente, storceva il naso di fronte alla messa in stato d’accusa: eppure non esitava a domandare le dimissioni del Capo dello Stato, notando come «si è totalmente smarrito il senso della misura al Quirinale» (G. Napolitano, Tutto quello che penso sul “caso Quirinale”, in «La Repubblica», 29 novembre 1991).
Chissà se Napolitano si ricorda ancora delle sue parole. Che ne è, oggi, del «senso della misura al Quirinale»? Le recenti dichiarazioni di Re Giorgio segnano un punto di non ritorno. La richiesta di amnistia e indulto è stata chiara: «un indulto di sufficiente ampiezza, ad esempio pari a tre anni di reclusione, e una amnistia avente ad oggetto fattispecie di non rilevante gravità». Nessuno mette in dubbio che la «condizione delle carceri» in questo Paese sia degradante, infamante. Né che un immediato intervento sulla «drammatica» situazione carceraria costituisca un imperativo giuridico e morale.
Pure, è innegabile che l’effetto politico dei provvedimenti auspicati non sarebbe che uno: salvare il Caimano. Un conto, infatti, sono le retoriche e le ideologie (umanitarismo, diritti, condizione degli stranieri, etc.) che servono a giustificare la concessione di amnistia e indulto; un altro, sono le conseguenze politiche che da questi provvedimenti derivano. Ed è un fatto oggettivo che, in questo momento, tutto ciò servirebbe a far tornare sulla scena il Caimano.
Tutto questo il Capo dello Stato non lo sa? L’«imperativo» sarà pure giuridico o morale, ma il «condizionale» (che qui è d’obbligo) è certo politico. Il M5S lo ha detto chiaramente, e la risposta di Napolitano non è stata delle più pacate, come ci si attenderebbe dal rappresentante dell’unità nazionale: «Quelli che, come i grillini, mi accusano di volere un’amnistia pro-Berlusconi sono persone che fanno pensare a una sola cosa, hanno un pensiero fisso e se ne fregano dei problemi della gente e del Paese. E non sanno quale tragedia sia quelle carceri. Non ho altro da aggiungere».
Ed invece vi sarebbe molto da aggiungere. La replica di Napolitano, anzitutto, è faziosa. Forse il Capo dello Stato non sa che a questione carceraria è uno dei temi di più intensa riflessione all’interno del M5S? Forse non conosce il «piano carceri» più volte presentato dal MoVimento 5 Stelle e già consegnato al ministro Cancellieri il 5 agosto scorso, senza neppure ottenere una risposta? Va da sé che la stampa di questo Paese vada dietro alle “sviste” del Presidente della Repubblica: «misera, nonché miserabile, reazione di Grillo, che ne ha parlato come di un salvacondotto per Berlusconi, incurante delle condizioni inaccettabili in cui versano i detenuti», si leggeva ieri sulle pagine de La Stampa. Ma vi è di più.
Può il Capo dello Stato entrare in lite con la prima forza politica del Paese? Quale diritto ha il Capo dello Stato, il «garante della Costituzione», attaccare esplicitamente l’opposizione parlamentare per aver questa criticato gli effetti politici che deriverebbero da una legge approvata dal Parlamento? Scriveva il costituzionalista Manzella, a proposito del “caso” Cossiga: il Presidente della Repubblica «rappresenta l' unità nazionale. Nella formula costituzionale le parole sono semplici, ma pesano come pietre. Esse significano che il Presidente smette di fare il Presidente quando diventa rappresentante di disunità. Un presidente "in lite" può avere torto o ragione. Ma il fatto è che non deve essere in lite» (A. Manzella, Sul Colle ci vuole un uomo di pace, in «La Repubblica» 14 dicembre 1991).
Non è la prima volta che Napolitano attacca esplicitamente una parte politica, difendendo la «partitocrazia» e le sue alleanza. Napolitano è stato, dapprima, sarcastico, inopportunamente sarcastico, contro il M5S, con quel suo ormai celebre «di boom ricordo solo quello degli anni Sessanta in Italia, altri boom non ne vedo». I suoi interventi, con il tempo, si sono fatti sempre più espliciti. Napolitano si è servito del potere di esternazione come strumento di direzione politica, di intervento negli equilibri politici, di attacco contro il M5S, prima forza d’opposizione all’interno del Parlamento e unica reale minoranza parlamentare i cui diritti dovrebbe essere tutelati e garantiti proprio dal Capo dello Stato. Napolitano si è servito dei poteri previsti dalla Costituzione non per difendere la legalità costituzionale, ma a fini politici: difendere a tutti i costi le «larghe intese» tra PDL e PD-L, assicurare la stabilità parlamentare al Governo Letta, impedire lo scioglimento anticipato delle Camere e nuove elezioni.
La sua stessa rielezione, del tutto atipica, è stata una consegna del potere di determinare l’ indirizzo politico del Paese nelle sue mani (“accetteremo ogni tua condizione, a patto che tu rimanga”). Come si può sostenere che il Governo Letta sia un governo parlamentare quando il voto di fiducia delle Camere ha funzionato come mera ratifica a posteriori di una decisione presa direttamente e sostanzialmente dal Presidente della Repubblica? Il Governo Letta non è neppure più, come quello di Mario Monti, un «governo presidenziale» (ossia voluto dal Presidente): è il Governo diretto dal Presidente, ossia il Governo a capo del quale c’è, seppur per interposta persona, Napolitano. E che dire, poi, della continua minaccia di dimissioni in caso di crisi del Governo, della nomina dei quattro senatori a vita, della esplicita difesa dell’operato politico di Ministri (come Alfano, nel “caso kazako”), dei richiami contro la cosiddetta «magistratura politicizzata», della nomina di Amato a giudice della Corte Costituzionale?
Dimissioni, esternazioni, poteri di nomina: sono tutte prerogative del Capo dello Stato, certamente. Eppure esse si giustificano solo quando vengono adottate in conformità ai compiti ed ai poteri che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato. Esse non possono, invece, essere utilizzate dal Presidente per scopi politici estranei alle sue prerogative ed ai suoi poteri. Il Capo dello Stato – potere “neutro”, garante super parte della Costituzione – non può servirsi delle proprie prerogative per determinare la politica del Paese, incidere sulla formazione del Governo, impedire lo scioglimento delle Camere.
Dall’attacco degli scorsi giorni contro il M5S, è ormai evidente che questo Presidente della Repubblica non rappresenti più l’unità della Nazione, ma soltanto una parte del Paese: quella che ha voluto le “larghe intese” della partitocrazia, quella che cercherà, con tutti i mezzi a sua disposizione, di salvare ancora il Caimano. Che fare? L’ «ora è scoccata», scriveva Norberto Bobbio contro Cossiga, ancora in quel novembre 1991. Sino a quando, dunque, si chiedeva ancora Bobbio? «Siamo in molti a domandarci se l’ora non sia ormai già scoccata».
Che fare? Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica, la Costituzione prevede soltanto la messa in stato d’accusa, deliberata dal Parlamento e giudicata dalla Corte costituzionale. Vi sono perlomeno due obiezioni. L’una, di tipo giuridico: era, questa, l’obiezione che Napolitano faceva allora alla richiesta di l’impeachment. Questione «assai controversa sul piano della sostenibilità giuridica», dichiarava. Certo è difficile capire come la Consulta (di oggi è giudice Giuliano Amato, tanto per ricordare) potrebbe giudicare la messa in stato d’accusa.
L’altra obiezione è di tipo politico: il senso politico della messa in stato d’accusa (al di là delle eventuali sanzioni penali, e quindi delle conseguenze giuridiche) sarebbe quello di costringere il Capo dello Stato alle dimissioni. E, nel nostro caso, ciò avrebbe l’effetto di ritardare ulteriormente nuove elezioni (in quanto – per indire nuove elezioni – sarebbe necessario eleggere il nuovo Presidente). Eppure si tratta, a ben vedere, di due obiezioni che non colgono il punto. Costringere Napolitano alle dimissioni – se pure tecnicamente ritarderebbe i tempi per nuove elezioni – rappresenterebbe un atto politico fondamentale: significherebbe la sconfitta delle larghe intese PDL – PD-L, della farsa che ha visto, come ha ricordato Grillo, «l’entusiasmo e il sorriso di Berlusconi, i suoi applausi felici alla nomina di Napolitano alla Camera». E poi la messa in stato d’accusa avrebbe un valore simbolico e politico ben più alto di quello di un semplice procedimento “giudiziario”.
Scriveva Umberto Eco: «Il cosiddetto impeachment non costituisce necessariamente, come la parola potrebbe far ingenuamente supporre, una forma di condanna. Semplicemente, di fronte all’accusa che il Presidente abbia ecceduto nell’ esercizio dei suoi poteri, il Parlamento si riunisce per discutere se questo sia vero o no, e - come tutti i tribunali - può decidere che il fatto non sussiste. Ma, nell’interpretare gli articoli della Costituzione che definiscono i poteri del Presidente, fa qualcosa che va molto al di là del caso singolo […] Prima ancora di giudicare […], il Parlamento deve rileggere la Costituzione ad alta voce e di fronte al Paese» (U. Eco, Va in onda dal Colle il quinto potere, in «La Repubblica», 22 dicembre 1991).
È questo il senso politico della messa in stato d’accusa: il Parlamento – in quanto rappresentante della nazione – più che giudicare come un Tribunale ricostruisce la verità dei fatti, rilegge la Costituzione ad alta voce, dichiara di fronte al Paese ciò che pensa sull’operato del Capo dello Stato. Non si può pensare la messa in stato d’accusa in termini puramente giuridici, come un procedimento giudiziario. La controversia giuridica è una cosa, la necessità politica è un’altra. Che Napolitano abbia violato o meno una norma giuridica, certo è che egli ha esercitato le sue prerogative al di là dei limiti previsti dalla Costituzione, ha snaturato il senso politico e morale della figura del Capo dello Stato.
L’impeachment è, allora, il momento in cui il Parlamento valuta la condotta del Re: sulla base della Costituzione lo accusa, lo giudica e lo condanna politicamente. Per questo la messa in stato d’accusa ha un valore indipendentemente dal giudizio che, su di essa, darà poi la Corte Costituzionale. Essa rappresenta, infatti, il momento in cui il Parlamento, in quanto unico organo che è espressione diretta del popolo, si fa lui stesso garante della Costituzione, in cui è chiamato a leggere ed applicare la Costituzione contro il Re che l’ha usurpata.
Questa è dunque l’occasione, per il Parlamento, di prendere finalmente coscienza di quanto accaduto nel corso di questi ultimi mesi. E di accusare il Capo dello Stato, di fronte al popolo, di aver violato la Costituzione in nome della quale egli ha sempre dichiarato di agire.
(11 ottobre 2013)
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